H.A.C.C.P. Riferimenti Normativi

H.A.C.C.P. Riferimenti Normativi
• Legge 30 aprile 1962 n°283
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
 
• D.P.R. 26 marzo 1980 n°327
Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962 n°283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevand
 
• D.Lgs n° 109 del 27 Gennaio 1992
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
 
• D. Lgs. n° 31 del 02 Febbraio 2001
Attuazione delle direttive 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
 
• Regolamento CEE/UE 28 gennaio 2002 n°178
Stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare a livello europeo, tra cui il principio della rintracciabilità
 
• Regolamento CEE/UE 852 del 29/04/2004
Sull’igiene dei prodotti alimentari
 
• Regolamento CEE/UE 853 del 29/04/2004
Stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
 
• Regolamento CEE/UE 1829 del 22/09/2003
Relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati
 
• Regolamento CEE/UE 1830 del 22/09/2003
Relativo alla tracciabilità e etichettatura di organismi geneticamente modificati
 
• Regolamento CEE/UE 183 del 12/01/2005
Stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi
 
• D.Lgs. Governo n° 193 del 06/11/2007
Relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
 
• Regolamento (CE) n. 1935/2004 
Riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
 
• Regolamento (CE) n. 2073/2005
Relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
 
• Regolamento (CE) N. 1441/2007 
Modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
 
• Regolamento (CE) n. 114 del 8 Febbraio 2006
Attuazione delle direttive 2003/98 CE 2004/77 CE e  2005/63 CE in materia di indicazioni degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
 
• Deliberazione 28 luglio 2008 n°583
Linee di indirizzo per la verifica dell’applicazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n°193 in materia di sicurezza alimentare
 
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
 
del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
 
Linee Guida Ministero Salute per la prevenzione e il controllo della Legionellosi -
04/04/2000
 
Linee Guida Ministero Salute recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di
strutture turistico-ricettive e termali - 13/01/2005
 
Linee Guida Ministero Salute recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di
strutture turistico-ricettive e termali - 13/01/2005
 
Protocolli e leggi della Regione Toscana
 
• Deliberazione 21 Luglio 2008 N°559
Indirizzi in materia di formazione degli alimentaristi – revoca della DGR 1388/2004
 
• Deliberazione della Regione Toscana 14 settembre 1999 n°1031
Approvazione di linee guida per le Aziende UU.SS.LL. per la verifica dell’applicazione del decreto legislativo 155/97
 
• Deliberazione della Regione Toscana 7 agosto 2000 n°877
Semplificazione delle procedure di autocontrollo di cui al D. Lgs 155/97. Integrazione e modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale 1031/99
 
• Legge Regionale 12 Maggio 2003, n°24
Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare
 
Di seguito si riportano alcune specifiche delle normative in essere:
 
REG. (CE) 178/2002 - RINTRACCIABILITA’
Stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare a livello europeo, tra cui il principio della rintracciabilità
 
Campo di applicazione: articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 178/2002
 
"La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento […] attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
 
• Concetto di TRACCIABILITA’
processo che permette di identificare  “dal campo alla tavola”, registrando le informazioni principali, i passaggi
 
• Concetto di  RINTRACCIABILITA’
processo che permette di ripercorrere a ritroso la storia del prodotto dalla “tavola a campo”
 
• Art. 7 - Principio di precauzione
 
1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
 
2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.
 
LEGISLAZIONE ALIMENTARE - IL “PACCHETTO IGIENE”
 
• Regolamento (CE) 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari
 
• Regolamento (CE) 853/2004
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
 
• Regolamento (CE) 854/2004
• Regolamento (CE) 882/2004
 
… altre normative …
 
IL REG. (CE) 852/2004 Sull’igiene dei prodotti alimentari
Stabilisce norme generali di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori
 
Novità:
Assegna la responsabilità primaria dell’igiene degli alimenti agli operatori del settore alimentare
 
Introduzione termine “ OSA
 
Gli operatori del settore alimentare (OSA) sono interamente responsabili della sicurezza alimentare;
 
OSA: persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare posta sotto il suo controllo.
 
 
Cos'è H.A.C.C.P.

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